Log in or Create account

FOCUS - Riforma costituzionale N. 1 - 27/01/2016

 Alcune considerazioni sull’istituto del 'voto a data certa'

Tra le novità della riforma costituzionale in itinere rileva l’istituto del “voto a data certa”, di cui all’art. 72, settimo comma, Cost., in ordine al quale si propongono alcune brevi considerazioni, anche in replica a quanto sostenuto in un recente contributo sul medesimo tema. Tale istituto, ai sensi della predetta disposizione, non si applica ai casi di cui all’art. 70, primo comma, né alle leggi in materia elettorale, di autorizzazione alla ratifica di atti internazionali, né alle leggi di cui agli artt. 79 (di amnistia e di indulto) e 81, sesto comma, Cost. (di attuazione della riforma costituzionale sul pareggio di bilancio). L’istituto non si dovrebbe applicare nemmeno al procedimento di conversione in legge di decreti-legge, sia in considerazione della natura originale di tale procedimento, di “stabilizzazione” ed eventuale modifica di un atto normativo vigente, sia della connessione del decreto a ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che di per sé non si dovrebbero prestare a collegamenti con il programma di governo. Oltretutto un decreto-legge ben potrebbe disporre in ambiti riservati alle leggi escluse dal voto a data certa, indicate all’art. 70, primo comma, Cost., da cui l’esigenza di preservare la specialità del procedimento di conversione. Il “voto a data certa” è comunque definito nell’interesse esclusivo e politico dell’Esecutivo, al quale garantisce tempi certi per le deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del relativo programma. In sostanza si tratta di una “corsia preferenziale” che, per le medesime ragioni politiche, dovrebbe intendersi estesa anche ai progetti di legge di iniziativa non governativa ma di interesse ai fini dell’attuazione del programma di Governo. Ai sensi della citata disposizione il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per il proprio programma sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto a deliberazione della Camera in via definitiva entro settanta giorni dalla deliberazione dell’urgenza. In caso di deliberazione positiva i termini di cui all’art. 70, terzo comma, Cost. (di eventuale esame presso il Senato) sono ridotti alla metà. Il termine dei settanta giorni può essere differito di non oltre quindici giorni in relazione ai tempi di esame in commissione e alla complessità del disegno di legge. Si prevede che il regolamento della Camera stabilisca le modalità e i limiti del procedimento appena descritto anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge cui si applichi la procedura descritta... (segue)



NUMERO 6 - ALTRI ARTICOLI

Execution time: 34 ms - Your address is 18.97.14.87
Software Tour Operator