
E’ in contrasto con il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età in ambito lavorativo, stabilito dalla direttiva 2000/78/CE, la normativa nazionale che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento, avendo egli maturato il diritto a percepire dal datore di lavoro una pensione di vecchiaia in base ad un regime pensionistico al quale ha aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione. L’interpretazione in tal senso delle vigenti norme comunitarie è, in coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, vincolante per il giudice nazionale, che deve interpretare le norme interne in modo conforme a quelle comunitarie, oppure disapplicarle qualora tale interpretazione non sia possibile.
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