Il rinnovo della carica di Presidente della Camera di commercio è stato, di recente, oggetto di contenzioso innanzi ad alcuni giudici amministrativi con particolare riferimento all’interpretazione da dare al susseguirsi delle disposizioni di rango primario che disciplinano il numero massimo di mandati consecutivi che un medesimo soggetto può svolgere. L’assetto dell’organizzazione delle Camere di commercio e dei suoi organi di governo si deve alla l. 29 dicembre 1993, n. 580, rubricata «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», la quale, per quanto qui rileva, prevedeva all’art. 16 che il Presidente della Camera di commercio durasse in carica per quattro anni e potesse essere rinnovato una sola volta. Tale disposizione ha subìto successivamente due modifiche sostanziali: a) l’art. 11, comma 1, della l. 11 maggio 1999, n. 140, ha esteso la durata del mandato da «quattro» a «cinque» anni; b) l’art. 3, comma 6-undecies, della l. 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35), ha modificato il divieto di rielezione estendendo l’originaria possibilità di un solo rinnovo a «due» rinnovi consecutivi. Il d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, rubricato «Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99», è poi intervenuto in materia apportando significative modifiche alla l. n. 580 del 1993 ma senza recare alcun cambiamento alla disposizione relativa al «Presidente». L’art. 1, comma 17, del d.lgs., invero, pur sostituendolo, ha riproposto pedissequamente il testo dell’art. 16, così come risultante dalle modifiche dettate dall’art. 11, comma 1, della l. n. 140 del 1999 e dall’art. 3, comma 6-undecies, della l. n. 80 del 2005. Tra le disposizioni rilevanti ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame va menzionato, inoltre, il comma 4 dell’art. 3 del sopra citato d.lgs. secondo il quale: «Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo», cioè al trascorrere di sessanta giorni dall’emanazione di alcuni regolamenti ministeriali, cui l’entrata in vigore del d.lgs. era subordinata, che, puntualmente, sono stati adottati e pubblicati in Gazzetta ufficiale il 23 settembre 2011. Alla luce di tale ultima disposizione, l’interpretazione che sembrava poter emergere con riferimento al rinnovo dei mandati alla carica elettiva di Presidente della Camera di commercio era essenzialmente del seguente tenore: ogni limitazione per i componenti degli organi del sistema camerale, Presidente incluso, sarebbe dovuta decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. de quo. Il numero massimo di mandati consecutivi alla carica di Presidente della Camera di commercio, pertanto, avrebbe dovuto essere conteggiato a partire dal 22 novembre 2011 essendo irrilevante il numero di mandati eventualmente svolti in data anteriore. In questo senso, tra l’altro, è dato segnalare l’interpretazione resa in una circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 5 marzo 2012 che, con riferimento al caso in discussione, richiamandosi al citato comma 4 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2010, recita testualmente: «la questione al momento non si pone (…) l'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo»... (segue)
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