La giustizia costituzionale sembra oggi essere a un bivio, attratta da una parte e dall’altra dalle due “anime” – come si è soliti chiamarle – che porta in sé, quella politica e la giurisdizionale. È chiaro che entrambe concorrono a darne l’identità e ad assicurarne la trasmissione nel tempo, componendosi tuttavia in un mix continuamente cangiante, a seconda delle vicende processuali e della posta in palio in ciascuna di esse ricorrente. Di modo che, qualunque dovesse essere il percorso intrapreso, esse dovranno pur sempre connotare, nella loro congiunta, inscindibile ed equilibrata composizione, le esperienze della giustizia stessa. Non è, però, senza significato che possa assistersi ad una tendenziale, marcata dominanza dell’una sull’altra “anima”; e, laddove ciò dovesse superare una certa soglia, con lo smarrimento della identità della Corte si avrebbe – come si vedrà – quello della stessa Costituzione, della sua forza, del suo modo di essere e di operare. Lo squilibrio va, comunque, ad ogni costo evitato. Come ha fatto, ancora di recente, notare un’accreditata dottrina, occorre “evitare sia l’eccesso di una totale giurisdizionalizzazione della politica, sia, all’inverso, quello di una diretta politicizzazione della giurisdizione”. Sta di fatto che, al fine di qualificare le più salienti esperienze e tendenze della giustizia costituzionale come conformi ovvero devianti dal modello costituzionale, occorre previamente interrogarsi a riguardo delle basi portanti di quest’ultimo e dei suoi tratti maggiormente espressivi. La qual cosa appare estremamente disagevole ed impegnativa, sol che si pensi che approssimativa ed incerta è proprio la risposta usualmente data al quesito circa il modo con cui reciprocamente si compongono gli elementi costitutivi della giustizia costituzionale, quale cioè sia l’apporto che essi possono (e devono) dare alla definizione delle questioni man mano sottoposte alla Corte. Lo studio del modello rimanda ad una teoria della giustizia costituzionale e questa, a sua volta, ad una teoria della Costituzione: è dal punto di vista di questa, infatti, che si coglie ed apprezza quella. Avverto subito che resta fuori dell’orizzonte dello studio che mi accingo a svolgere la pretesa di una trattazione teorico-generale, che a tacer d’altro richiederebbe ben altro spazio di quello qui disponibile per potersi svolgere in modo adeguato. La mia riflessione resta piuttosto circoscritta al solo nostro ordinamento e non intende neppure sfiorare questioni di ordine teorico-ricostruttivo che hanno – come si sa – particolarmente impegnato la migliore dottrina, già a partire dalla questione di fondo se il termine “Costituzione” richieda di essere esclusivamente riservato ad alcune esperienze maturate negli ordinamenti di tradizioni liberali ovvero se possa predicarsene una più ampia accezione, idonea a portarsi oltre i confini propri degli ordinamenti suddetti. Qui, dunque, mi rifaccio alla definizione data di Costituzione dal famigerrimo art. 16 della Dichiarazione del 1789, col riferimento in essa fatto ai due elementi costitutivi degli ordinamenti in senso proprio “costituzionali”: la separazione dei poteri e il riconoscimento dei diritti fondamentali. E, poiché – com’è a tutti noto – il primo elemento è in funzione della salvaguardia del secondo, se ne ha che la Costituzione è, in nuce, il “luogo” positivo in cui i diritti possono avere (ed effettivamente hanno) modo di affermarsi. Questa premessa è preziosa ai nostri fini perché dimostra che la giustizia costituzionale, anche nella parte in cui si volge al mantenimento degli equilibri tra le sedi istituzionali in cui si articola e svolge la sovranità, va pur sempre riconsiderata dal punto di vista dei diritti, vale a dire della ricaduta, diretta o mediata, su questi ultimi, sulla loro tutela insomma. Ora, questo abitualmente non si è fatto (e non si fa). Ci si cura di verificare se risulti, o no, preservato l’equilibrio nel riparto del potere sia in orizzontale, in seno all’apparato centrale dello Stato, che in verticale (specie al piano dei rapporti tra Stato e Regioni), ma non si guarda – se non sporadicamente e, comunque, marginalmente – ai riflessi sui diritti. L’obiettivo di questa succinta riflessione è quello di avviare una ricerca in tal senso, ripensando alla giustizia costituzionale nel suo insieme alla luce della formula, efficacissima per sintesi espressiva ed ancora oggi di straordinaria attualità, di cui al già richiamato art. 16. Riprendo, dunque, a questo fine, la nota distinzione tra una Costituzione dei diritti ed una Costituzione dei poteri, pur nella consapevolezza del carattere sommario ed approssimativo della stessa, secondo quanto peraltro è da tempo segnalato dalla più avvertita dottrina, e tento di far luogo ad una rapida riconsiderazione d’assieme delle più salienti esperienze e tendenze della giustizia costituzionale, nell’intento di fare il punto sul modo complessivo di svolgersi delle due “anime” suddette... (segue)
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