La lettura della sentenza n.251 del 2016 non lascia indifferenti. Diversi sono i profili degni di attenzione della decisione: dalla riconsiderazione della funzione delle intese al ruolo delle Conferenze, dall'impatto sulle fonti del diritto a quello sui decreti adottati, prima della sentenza, in attuazione della legge di delega n.124 del 2015. Oggetto di questo breve commento sarà la parte centrale della sentenza, il par. 3 del Considerato in diritto. Il punto di approdo del ragionamento della Corte è, in estrema sintesi, il seguente: quando il legislatore delegato riforma istituti incidenti su competenze statali e regionali, che siano tra loro inestricabilmente connesse, è necessario ricorrere all'intesa, e non al mero parere; intesa da adottare all'interno di una delle sedi del sistema delle conferenze. Da tale statuizione conseguono le dichiarazioni di illegittimità di alcune disposizioni della legge delega nella parte in cui non hanno previsto lo strumento dell'intesa. Tre sono i punti che si vogliono evidenziare. Il primo riguarda il carattere innovativo della sentenza. Ad avviso di chi scrive, la decisione non era prevedibile, anche se, come si proverà a dire, nella ricca giurisprudenza della Corte sussistevano i presupposti di tale innovazione. Il secondo profilo riguarda l'ambito di applicazione della sentenza, più precisamente se il principio in essa stabilito debba applicarsi al solo meccanismo della delega ovvero a tutti i procedimenti legislativi. Il terzo ed ultimo aspetto, ipotizzando che la Corte prenda sul serio quanto da essa stabilito, vuole richiamare l'attenzione sull'opportunità di un riequilibrio degli effetti della sentenza attraverso l'attuazione dell'art.11 L.cost.3/2001... (segue)
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