
La Corte di Lussemburgo, dopo aver escluso che al caso di specie possa applicarsi il principio di equivalenza (esso presuppone l’esistenza di una norma nazionale che si applichi tanto ai procedimenti fondati sul diritto dell’Unione quanto a quelli fondati sul diritto interno mentre nel caso di specie i procedimenti considerati si fondano entrambi sul diritto della UE), applica il principio di effettività. In base a quest’ultimo, le modalità procedurali stabilite dall’ordinamento nazionale per ottenere la protezione sussidiaria, una volta che la richiesta dello status di rifugiato è stata rigettata, non devono essere tali da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile esercitare i diritti conferiti dal diritto della UE. Ne discende, nell’opinione della Corte, che un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dal rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato entro cui presentare la domanda per ottenere la protezione sussidiaria risulta essere troppo breve e non garantisce l’effettiva possibilità di presentare detta domanda considerate le difficoltà che i richiedenti possono incontrare data la difficile situazione umana e materiale in cui possono trovarsi.
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