
La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale che prevede un termine di 15 giorni lavorativi per presentare la domanda di protezione sussidiaria, termine che decorrere dalla data del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, con l’effettivo esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento dell’Unione. La Corte afferma che un regime impositivo come quello belga che consenta a chi non abbia compiuto 30 anni di dedurre integralmente le spese sostenute per la formazione professionale e che limiti tale diritto per chi abbia superato detta età, non è in contrasto con la direttiva 2000/78/CE concernente la parità di trattamento e di condizioni di lavoro. Ciò, purchè tale regime sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato da finalità legittime relative alla politica del lavoro e che i mezzi utilizzati siano appropriati e necessari.
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