
Il giudice europeo è chiamato a chiarire se, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la direttiva 2008/94 richieda che le ritenute sullo stipendio convertite in contributi previdenziali di un ex dipendente, ritenute che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare su un conto pensione a beneficio di detto dipendente, debbano essere scorporate dalla massa fallimentare. La Corte, dopo aver sottolineato l’ampio potere discrezionale che gli Stati membri hanno in relazione alla determinazione dei meccanismi e del livello di tutela dei diritti dei lavoratori a ricevere prestazioni di vecchiaia in caso di insolvenza del datore di lavoro, afferma, comunque, che essi sono tenuti a garantire uno standard minimo. La Corte aveva già affermato che, in base alla suddetta direttiva, in caso di insolvenza del datore di lavoro, un lavoratore subordinato ha diritto a percepire almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia derivanti dai diritti pensionistici maturati con il versamento dei contributi. Una volta che lo Stato membro ha garantito questo minimo di tutela può esercitare il potere discrezionale su richiamato. Ne discende, quindi, che la direttiva 2008/94 non impone di escludere dalla massa fallimentare le ritenute sullo stipendio convertite in contributi previdenziali di un ex dipendente.
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