
La Corte dichiara che la direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una situazione di invalidità temporanea a causa di un incidente sul lavoro non implica di per sé che la limitazione delle capacità della persona coinvolta possa essere qualificata come “duratura” ai sensi della direttiva interpretata alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma ciò dovrà essere valutato dal giudice nazionale sulla base delle circostanze di fatto. In tale contesto, tra gli elementi che permettono di qualificare la limitazione come duratura vi è la circostanza che, all’epoca del fatto considerato discriminatorio, la menomazione dell’interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona. La Corte sottolinea poi che al fine di determinare il carattere “duraturo” della menomazione il giudice del rinvio deve basarsi sugli elementi obiettivi di cui dispone, in particolare sui documenti relativi allo stato di tale persona redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali.
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