
La Corte evidenzia che la decisione 1/80 adottata dal Consiglio di Associazione previsto dall’Accordo di associazione concluso tra la CEE e la Turchia nel 1963 attribuisce un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante al familiare di un lavoratore turco che sia stato ammesso a entrare nel territorio per ricongiungimento familiare e che dal suo arrivo abbia coabitato con il suddetto lavoratore. Ciò è ammesso anche se la condizione dei tre anni durante i quali il lavoratore deve essere inserito nel regolare mercato del lavoro prevista dal trattato non decorre da una data immediatamente successiva all’arrivo del familiare ma sia ad esso posteriore.
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