
A fronte della nuova disciplina del contenzioso in materia di concessioni e appalti pubblici, arduo è il compito del giurista di fare un po’ d’ordine tra il gran numero delle questioni che gli studiosi e la giurisprudenza stanno, via via, incontrando nel loro cammino ermeneutico. Ciò, tuttavia, non toglie (anzi impone) che si tenti di delineare un percorso interpretativo da seguire su almeno una delle questioni più rilevanti, com’è quella dell’individuazione del giorno da cui far decorrere il termine per impugnare i provvedimenti determinanti le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa. Mentre prima della riforma in questione il rito in materia di appalti pubblici si focalizzava infatti su tre macro categorie di atti (legge di gara, esclusione, aggiudicazione) e suscitava qualche perplessità chi impugnava in via incidentale l’atto di ammissione, oggi è proprio quest’ultimo che ha assunto una valenza provvedimentale ed è quindi diventato autonomamente impugnabile (al pari dell’esclusione) con le modalità del rito “super-accelerato”. In particolare, dall’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., si evince come il provvedimento recante le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara debba essere impugnato entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso sul profilo del committente della stazione appaltante. Scopo della norma è evidentemente quello di addivenire ad una rapida definizione della platea dei soggetti ammessi attraverso un sistema che impedisca alle ammissioni ed esclusioni, non immediatamente impugnate, di essere gravate con l’impugnativa dei successivi atti della procedura. A tal fine il legislatore ha, peraltro, precisato che la suddetta pubblicazione deve avvenire entro due giorni dall’adozione del provvedimento (art. 29, co. 1, D.lgs. n. 50/2016) e che, contestualmente alla pubblicazione, la stazione appaltante invia un avviso ai concorrenti “mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri”, recante l’indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato “dove sono disponibili i relativi atti” (art. 76, co. 3, D.lgs. n. 50/2016). Occorre, dunque, capire bene se e come questo nuovo meccanismo possa incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione quale presupposto essenziale di ricevibilità della domanda giudiziale e quindi, di riflesso, sull’effettività della tutela nonché sulla trasparenza e la certezza dei rapporti. Si ripropongono, così, i problemi interpretativi riguardanti il concetto della piena conoscenza, già vivi nel quadro della precedente disciplina e ora arricchiti da ulteriori questioni riferite, soprattutto, all’individuazione del dies a quo relativo all’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara... (segue)
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