
Nell’ambito di una riflessione più generalmente dedicata a cause e rimedi della “cattiva amministrazione”, il presente studio si propone di esaminare il fenomeno del riesercizio del potere amministrativo, o, detto in altre parole, l’istituto dell’autotutela decisoria della pubblica amministrazione; e di riflettere sul fatto se tale fenomeno o istituto sia un fattore di buon andamento o, al contrario, di cattiva amministrazione. L’analisi non prenderà pertanto in esame le funzioni di prestazione; non si preoccuperà quindi del se e perché i servizi pubblici funzionino male o se e perché i beni pubblici vengano utilizzati male, indicandone i possibili rimedi. L’analisi si concentrerà sull’attività amministrativa di regolazione, intendendo per tale l’attività autoritativamente posta in essere dalla pubblica amministrazione per creare, modificare o estinguere unilateralmente rapporti giuridici. Preliminarmente, intendo precisare se e come nell’ambito dell’Ordinamento sia assicurata più in generale la stabilità delle decisioni assunte imperativamente dai pubblici poteri e come si differenzino sotto questo profilo il valore della legge o più genere di un atto normativo e di una sentenza. Prenderò poi in specifica considerazione la problematica con riferimento all’atto amministrativo; esaminando come il problema viene affrontato e risolto nel quadro tradizionale dell’attività amministrativa autoritativa, e come venga invece affrontato e risolto dal processo riformatore contemporaneo, impegnato nel tentativo di dare soluzione alle ipotesi in cui l’applicazione della concezione tradizionale dell’autotutela decisoria si è rivelata problematica. Concluderò osservando come, al pari dell’autotutela esecutiva, anche l’autotutela decisoria risulti più strettamente ancorata al rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa... (segue)
Il pasticciaccio parte terza. Prime considerazioni su Corte di Giustizia UE, 21 dicembre 2021 C-497/20, Randstad Italia spa
Fabio Francario (08/02/2022)