Il diritto è per eccellenza tecnica di controllo ed insieme volontà di potenza, ma è anche “tecno-diritto”, ossia «rapporto della potenza giuridica con altre potenze». Sottesa al diritto, come tecnica di imposizione di una volontà su altre, si cela la volontà politica rousseauiana degli organi decisori di un ordinamento giuridico. Questa, negli ordinamenti costituzionali occidentali, si caratterizza come una scelta democratica: serve dunque diffidare dall’idea di tecnicità come principio neutro in quanto, come già rilevava Hans Kelsen, questa è «stato in ogni tempo una delle più potenti ideologie dell’autocrazia». L’analisi che in questa sede si svolgerà s’inserisce in quel macro-ambito di indagine ben individuato da Pasquale Costanzo, ossia quello della trasformazione che il «costituzionalismo sta subendo per effetto del progresso tecnologico di portata globale». «L’orizzonte giuridico dell’Internet», «[c]he è anche il nuovo orizzonte del costituzionalismo contemporaneo», richiede un attento studio delle nuove tematiche della rete da parte del giurista. Il tema delle trasformazioni dovute alla rete Internet e alla tecnologia è stato ampiamente studiato in Italia e negli Stati Uniti; il valore aggiunto di questo contributo vuole essere quello di analizzare l’ambito della libertà di informazione su Internet in relazione ai nuovi media della rete (motori di ricerca e social networks) alla luce dei principi costituzionali sanciti nell’ordinamento italiano e suggerire conseguenti possibili percorsi di regolamentazione. In particolare in questo contributo si studieranno lo sviluppo e le problematiche dei nuovi mass media della rete Internet: ci si concentrerà sui nuovi strumenti di diffusione delle notizie, ovverossia i motori di ricerca e i social networks. Le questioni cardine di questo saggio sono quella che hanno più volte interessato la dottrina più attenta e sensibile: è necessario garantire il pluralismo informativo anche nell’ambiente digitale? Sono necessarie forme di regolamentazione dei nuovi media della rete? Ad entrambe le domande sembra doversi dare una risposta affermativa: l’analisi sarà dunque fortemente caratterizzata da considerazioni de jure condendo e de lege ferenda. Da questo punto di vista, si rileverà la necessità di andare oltre le tradizionali categorie dei mezzi di diffusione del pensiero nel tentativo di adeguarle all’avanzamento della tecnica. Nel secondo paragrafo, si farà una breve ricognizione dei principi costituzionali in materia di mezzi di informazione, al fine di poter sviluppare un approccio sistemico all’inquadramento dei new media di Internet. In un secondo momento, nel paragrafo successivo, si evidenzieranno le innovazioni e le trasformazioni del mondo dell’informazione legate all’avvento della rete Internet. Infine, nel quarto e nel quinto paragrafo, si analizzeranno le caratteristiche di motori di ricerca e social networks e si suggerirà il loro inquadramento come mezzi di diffusione, con consequenziale necessaria regolamentazione. Nel corso dell’analisi non ci si potrà esimere da un raffronto con la dottrina e la giurisprudenza americana, a causa della loro notevole sensibilità alla realtà della rete e alle problematiche della stessa. Sarà dunque inevitabile confrontarsi con le costruzioni teoriche statunitensi che si cercherà di inquadrare all’interno del nostro ordinamento costituzionale e dei peculiari principi che lo contraddistinguono. Tuttavia, lo studio non sarà teso all’analisi della giurisprudenza statunitense o europea (sia eurounitaria che convenzionale), ma verterà su una lettura costituzionale delle problematiche dei nuovi media della rete, nella consapevolezza della sussistenza di una differente concezione della libertà di informazione nel paradigma italiano rispetto a quello statunitense e di alcune peculiarità italiane rispetto a quello europeo. Il file rouge che accompagnerà questa breve riflessione è quello attinente la necessità di garantire un sistema dei media più pluralistico o neutrale possibile, considerando anche profili contenutistici come il problema delle fake news. Una nota tecnica-terminologica riguarda invece l’utilizzo semplificato della miriade di concetti e categorie sviluppate dalla dottrina in relazione ai providers: ci si occuperà di motori di ricerca e social networks senza tentare di rintrodurre gli stessi nella complessa ricostruzione dottrinale sviluppatasi a seguito della direttiva sull’E-commerce dell’Ue (Direttiva 2000/31/CE)… (segue)
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