
Costituisce un’indebita ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione del ricorrente, consigliere municipale di maggioranza, la condanna per diffamazione subita in conseguenza delle accuse da questo pubblicamente rivolte al sindaco e al suo aggiunto circa la correttezza del loro operato in merito ad una procedura di appalto. In considerazione dell’interesse pubblico della questione dibattuta e del mandato elettivo ricoperto dalle parti, i limiti della libertà di critica sono più ampi e richiedono maggiore tolleranza da parte di riveste ruoli pubblici
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