
La Corte ritiene che una proposta unilaterale di riduzione del salario che, se non accettata, comporti il licenziamento del lavoratore può essere qualificata come “licenziamento” per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore ai sensi della direttiva 98/59. Qualora, poi, ciò sia indirizzato a più lavoratori e, quindi, possa implicare un licenziamento collettivo il datore di lavoro sarà tenuto a svolgere le consultazioni sindacali così come previsto dalla normativa europea.
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