
Il tema è “tra i più tormentati e controversi del diritto processuale amministrativo” e oggetto da sempre di “lunghe discussioni dottrinali”; se ne occupò anche il celebre studio elaborato nel 1929 dai presidenti D’Amelio e Santi Romano. A seguito del riconoscimento della natura giurisdizionale del ricorso al Consiglio di Stato, avvenuta con la legge n. 62 del 1907 (che fece seguito all’istituzione della IV Sezione del Consiglio nel 1889), si levarono periodicamente e si registrano tuttora alcune voci critiche sulle modalità con le quali la Cassazione svolgeva e svolge il sindacato sulle sentenze del g.a. nei ben rari casi di accoglimento dei ricorsi per eccesso di potere giurisdizionale. Talora si imputa alla Cassazione di voler incidere, limitandole, sulle attribuzioni costituzionali del Consiglio di Stato, quale organo di vertice della giurisdizione amministrativa e, in particolare, di sindacare anche gli errores in procedendo e in iudicando delle sentenze amministrative, mascherando come violazione dei limiti esterni ipotetiche violazione, al più, dei limiti interni della giurisdizione amministrativa. Ci si riferisce ai casi di esercizio, da parte del g.a., di poteri amministrativi riservati alla pubblica amministrazione o di esercizio della giurisdizione di merito in situazioni in cui sarebbe ravvisabile solo una giurisdizione di legittimità o esclusiva (cd. sconfinamento); ai casi, di nuova configurazione, in cui il g.a., pur avendo giurisdizione, ritiene non essergli consentito di somministrare una determinata forma di tutela o di entrare nel merito, ravvisando una questione pregiudiziale di rito che rende la domanda a vario titolo improponibile (cd. rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia); a quelli di radicale stravolgimento delle regole processuali tali da ridondare in manifesta negazione di giustizia (ma in casi del genere non si registrano accoglimenti di ricorsi per eccesso di potere giurisdizionale). Per comprendere le ragioni di queste critiche è necessario chiarire cosa si intenda per “eccesso di potere giurisdizionale” e poi inquadrare l’istituto alla luce della posizione istituzionale riservata alla Corte di Cassazione dalla Costituzione... (segue)
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