Una delle affermazioni più ricorrenti nel dibattito che si è aperto all’indomani del 4 dicembre 2016 è che l’esito negativo del referendum costituzionale abbia prodotto una serie di effetti ulteriori - o, come è stato affermato, “collaterali” - rispetto a quello principale rappresentato dalla mancata promulgazione della legge di revisione costituzionale sottoposta al giudizio degli elettori e, conseguentemente, dalla mancata modifica alla Costituzione. In particolare, unanime è l’osservazione in base alla quale la bocciatura referendaria rappresenti la causa di una inevitabile archiviazione - almeno per il momento - del tema delle riforme costituzionali. Da tale constatazione - che muove anche dall’evidenza dell’oggettiva difficoltà di giungere a soluzioni condivise nel contesto politico attuale - si fanno tuttavia discendere conseguenze diverse. Se da parte di alcuni si tende infatti ad escludere la possibilità di interventi riformatori anche nel lungo periodo, in particolare nel corso della prossima legislatura, da parte di altri si osserva come sia difficile fare previsioni, non essendo possibile affermare oggi con certezza se, e quando, la strada delle riforme costituzionali possa essere nuovamente imboccata. Una strada, tuttavia, ritenuta da molti imprescindibile per sciogliere i numerosi nodi critici che caratterizzano da tempo il nostro assetto istituzionale, a partire dal bicameralismo simmetrico e dal riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Nel contesto inoltre di letture dell’esito referendario forse più “costruttivistiche”, vi è chi evidenzia anche la necessità di escludere per il futuro alcuni contenuti della riforma respinta. In particolare, l’elezione indiretta sia per il Senato sia, quale ulteriore conseguenza implicita del voto referendario, per le Province che, come è noto, continuano ad essere presenti nel testo costituzionale, pur essendo già state oggetto di una deminutio secondo quanto previsto dalla legge Delrio. Vi è poi chi ritiene che il risultato referendario vada interpretato quale volontà di optare per una valorizzazione del ruolo regionale; in tal caso si tratterebbe di una volontà evidentemente non espressa, ma ricavabile a contrario quale conseguenza del rifiuto di un progetto che si riteneva caratterizzato, con riguardo alle competenze statali e regionali di cui al titolo V, da un palese riaccentramento di queste in capo allo Stato... (segue)
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