A seguito della camera di consiglio del 14 febbraio 2018, la 1° Corte d’Assise di Milano ha sollevato, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 580 c.p. (rubricato “Istigazione o aiuto al suicidio”), nella parte in cui, secondo l’interpretazione seguita dal diritto vivente, incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione, «a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio». L’ordinanza in commento si inserisce all’interno del processo penale a carico di Marco Cappato, esponente del Partito radicale e dell’Associazione Luca Coscioni, imputato del sopracitato reato, in quanto avrebbe rafforzato il proposito suicidario di Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), il quale, in conseguenza di un incidente stradale del giugno 2014, risultava affetto da tetraplegia e cecità. Com’è noto, il 27 febbraio 2017 Fabiano Antoniani ha dato corso al proprio suicidio assistito presso la sede svizzera dell’associazione Dignitas. Si deve sottolineare che l’ordinanza della Corte d’Assise involge due temi di rilevante interesse costituzionalistico: innanzitutto, impone una riflessione sul principio di autodeterminazione, nonché sulla sua valenza interpretativa; in più, mette nuovamente in evidenza la tematica dei rapporti tra Corte costituzionale e diritto vivente. Su quest’ultimo argomento si concentrerà la parte finale della nota, pur nella consapevolezza che i due profili sono inestricabilmente connessi. 2. La Corte d’Assise motiva funditus in ordine ai requisiti prescritti dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953. In particolare, al fine di adempiere l’obbligo espositivo sulla rilevanza della questione, il giudice a quo rappresenta una pluralità di elementi dai quali emergerebbe che la condotta di Cappato «non ha inciso sul processo deliberativo di Fabiano Antoniani» (p.3), caratterizzato da una «ferma volontà di morire» (p.2) da prima dell’incontro con l’imputato. Se tali argomentazioni escludono il rafforzamento del proposito di suicidio, con conseguente assoluzione dell’imputato, la Corte d’Assise sottolinea che, sulla base dell’interpretazione dell’art. 580 c.p. sostenuta dal diritto vivente, l’azione di Cappato integrerebbe l’ipotesi di agevolazione, sanzionata dalla stessa disposizione… (segue)
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