Le sentenze Taricco e M.A.S. e M.B. passeranno alla storia per il profluvio di scritti che hanno generato più che per le – invero assai discutibili – valutazioni compiute dai giudici di Lussemburgo in merito alla compatibilità del regime prescrizionale di cui agli artt. 160, u.c., e 161 c.p. con l’art. 325 TFUE. Sicuramente verrà ricordata la reazione della Corte costituzionale italiana, dapprima nell’ordinanza n. 24/2017 e, successivamente, nella sentenza n. 269/2017. Dando per acquisiti i passaggi fondamentali della vicenda, nelle pagine che seguono si concentrerà l’attenzione su alcuni passaggi topici del ragionamento sviluppato dalla Corte di giustizia con l’obiettivo di dimostrare, per l’appunto, che non si tratta di leading cases, bensì di pronunce caratterizzate da un eccessivo funzionalismo, deboli sotto il profilo giuridico-argomentativo, e foriere di problemi sistemici che vanno ben oltre la compatibilità del regime prescrizionale italiano con il diritto dell’Unione europea. Più precisamente, dopo avere insistito sull’erroneo riconoscimento dell’efficacia diretta dell’art. 325, parr. 1 e 2, TFUE, ci si soffermerà, dapprima, sulla scelta della Corte di giustizia di sindacare in piena autonomia la conformità della soluzione imposta al giudice nazionale in Taricco (ovverosia l’obbligo di disapplicare la normativa interna) con l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e, successivamente, sull’eccezione affermata in M.A.S. e M.B, ovverosia la possibilità di non disapplicare la normativa interna (proprio per non ledere il principio di legalità). È alla luce delle criticità evidenziate nel corso di tale disamina che verrà considerata la recente sentenza n. 269/2017, in cui la Consulta si è affrettata a ribadire le proprie prerogative costituzionali. Oltre agli aspetti concernenti la tutela del principio di legalità nel nostro ordinamento, vengono in rilievo i profili identitari evocati nell’ordinanza n. 24/2017 e il riferimento all’art. 134 Cost. operato nell’ormai celebre obiter dictum di cui al punto 5.2 della citata sentenza n. 269 in relazione al controllo accentrato di costituzionalità sul rispetto dello standard di tutela nazionale dei diritti fondamentali della persona. L’impressione è che le ragioni che hanno spinto la nostra Corte costituzionale ad invocare i controlimiti non siano da imputarsi unicamente alla vicenda Taricco, ma vadano ricercate, e valutate, nel più ampio contesto del dialogo tra corti nazionali, supreme e costituzionali, e Corte di giustizia sviluppatosi dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona… (segue)
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