
Qual è la natura giudica dei gruppi parlamentari? Associazioni private che, in forza della loro autonomia politica, possono liberamente organizzarsi e decidere al proprio interno? Oppure enti che, in ragione della natura pubblica delle funzioni esercitate, possono vedere tale autonomia limitata dai regolamenti parlamentari? Qual è il rapporto tra questi due profili? Qual è, cioè, il confine tra autonomia politica dei gruppi e regolamenti parlamentari? Se tale confine viene oltrepassato, chi e con quali procedure può intervenire? Sono queste, alla radice, le questioni ultime che traspaiono dallo scambio epistolare tra i deputati Magi e Ceccanti e il Presidente della Camera Fico circa l’asserito contrasto tra alcune disposizioni dello statuto interno del gruppo parlamentare alla Camera del MoVimento 5 Stelle (St. M5S) e taluni articoli del regolamento di Montecitorio e della Costituzione. Quella della natura giuridica dei gruppi parlamentari è questione notoriamente complessa, che qui può solo ovviamente essere evocata, alla quale i giuristi nel tempo, anche a causa di una giurisprudenza incerta, hanno dato risposte diverse a seconda del profilo – privato o pubblico – ritenuto prevalente. Così, chi tende ad evidenziare il rapporto non solo politico ma anche giuridico tra gruppo parlamentare e il corrispondente partito politico, ritiene trattarsi di un suo organo privato, seppur investita di pubbliche funzioni. Chi all’opposto, invece, tende a rimarcare queste ultime, ritiene il gruppo parlamentare soggetto pubblico (organo dello Stato e/o delle camere; associazione di diritto pubblico; ente pubblico indipendente). Sono ricostruzioni che, in definitiva, colgono solo un aspetto del problema e che, anche per questo, sono criticate da quanti invece ritengono le due dimensioni – privata e pubblica – inscindibili. Secondo tale tesi, ormai maggioritaria in dottrina, i gruppi parlamentari hanno natura giuridica mista, essendo contemporaneamente organi dei rispettivi partiti e, quindi, “riflesso istituzionale del pluralismo politico” (C. cost. 49/1998, 4° cons. dir.: v. anche 298/2004), e soggetti costituzionalmente necessari ex artt. 72 e 82 Cost. per l’organizzazione ed il buon andamento delle attività parlamentare. Le camere trovano, quindi, nei gruppi parlamentari l’elemento cardine portante in base a cui strutturarsi, ricapitolare le posizioni politiche e svolgere le loro funzioni. Del resto, tale duplice profilo è insito nei membri dei gruppi parlamentari, contemporaneamente membri del partito e della camera alla quale sono stati eletti. Tale impostazione trova oggi conferma nella definizione felicemente ambigua contenuta nell’art. 14.01 R.C. secondo cui i gruppi parlamentari “sono associazioni di deputati” (profilo privatistico) che danno vita a “soggetti necessari al funzionamento della Camera” (profilo pubblicistico)… (segue)
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