
Il giudice europeo afferma che l’art. 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio concernente il mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri richiede esclusivamente che l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione del mandato verifichi se l’interessato abbia raggiunto l’età minima per essere considerato penalmente responsabile dei fatti a lui ascritti in base all’ordinamento nazionale dello Stato di esecuzione, senza tenere conto di eventuali condizioni supplementari. Se tale circostanza si verifica, lo Stato non potrà rifiutare la consegna del minore oggetto del mandato di arresto europeo.
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