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FOCUS - Human Rights N. 1 - 25/06/2018

 Corte di Giustizia, Sentenza del 25/01/2018, La Corte si pronuncia sulla compatibilità con il diritto UE di test psicologici per determinare la fondatezza delle dichiarazioni di un richiedente asilo circa il suo orientamento sessuale

 La Corte dichiara che non vi è incompatibilità tra la normativa in materia di concessione dello status di rifugiato o della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) e la facoltà delle autorità competenti per l’esame delle domande di asilo o protezione internazionale o del giudice eventualmente adito di predisporre una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’orientamento sessuale del richiedente (nel caso di specie il Sig. E. chiedeva asilo temendo persecuzioni nel suo Paese a causa della sua omosessualità). Ciò è ammissibile purché la perizia venga svolta in modo conforme ai diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali della UE e le conclusioni contenute in tale perizia non costituiscano la sola base per la decisione dei giudici e non abbiano carattere vincolante per questi ultimi. La Corte ritiene, invece, incompatibile con l’art. 7 della Carta l’esecuzione e l’utilizzo di una perizia psicologica che, sulla base di test della personalità, possa confermare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente.



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