
La sentenza 269 del 7 /11/2017 della Corte Costituzionale italiana –e soprattutto il suo famoso obiter di difficile comprensione- ha gettato alcune ombre nel rapporto fra ordinamento italiano e ordinamento dell’Unione europea. Essa in particolare sembra configurare uno scomodo ménage à trois, in cui la Consulta sembra volersi intromettere in quel particolare, ma consolidato, rapporto di fiducia reciproca fra i giudici ordinari italiani e la Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si instaura con il meccanismo del rinvio pregiudiziale, previsto dall’art. 267 TFUE. Si tratta forse di ombre soltanto passeggere, che potrebbero, auspicabilmente, essere fugate da nuove e più chiare prese di posizione da parte della Consulta. Sono fin troppo note le tappe del cammino di avvicinamento che la Corte Costituzionale, partendo, nel 1964, da iniziali posizioni di totale divergenza con la CGUE, aveva percorso per arrivare, a partire dalla sentenza Granital, a riconoscere, non solo il fondamento costituzionale del primato del diritto dell’Unione, ma anche il ruolo dei giudici ordinari come attori di primo piano nell’applicazione del diritto dell’Unione, cui è riconosciuta la possibilità che essi disapplicassero norme interne contrarie a tale diritto, come aveva con forza richiesto la Corte di Giustizia nella sentenza Simmenthal. Tale percorso era stato poi facilitato dalla riforma del Titolo V della Costituzione italiana, che aveva portato la Consulta, con le “sentenze gemelle” a riconoscere quel potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario come naturale conseguenza del fatto che il doppio ancoraggio costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.) collocava appunto il diritto dell’Unione europea in una posizione costituzionale particolarmente rinforzata. La Consulta pur essendo stata la prima fra le Corti europee ad enunciare la teoria dei “controlimiti”, si è sempre astenuta da un ricorso effettivo agli stessi, limitandosi, di tanto in tanto, a ribadirne l’esistenza e mai evocando, a differenza di altre corti, un effettivo sconfinamento della Corte di Giustizia dai propri poteri. Anzi, essa si era poi addirittura spinta a declinare il proprio ruolo, in caso di doppia pregiudizialità, indicando ai giudici ordinari la priorità logica della questione di compatibilità con il diritto dell’Unione e dunque la necessità di risolvere la stessa, effettuando un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Quest’ultimo passaggio, si noti, non era affatto dovuto, ai sensi del diritto UE: se infatti la sentenza Simmenthal vietava di subordinare la disapplicazione e il rinvio alla CGUE all’esperimento un previo rinvio alle Corti costituzionali, ciò non significava che -proprio come era avvenuto nel caso Costa Enel- il giudice ordinario sistematicamente non potesse contestualmente rivolgersi alla CGUE e alla propria Corte Costituzionale. E’ opportuno sinteticamente ricordare, sebbene essi siano assai noti, i principi che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea, regolano la materia. Innanzitutto, nelle sentenza Melki e Abdeli e poi nel caso A , la Corte ha affermato che il controllo incidentale di costituzionalità non può impedire il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo, e pur riconoscendo la possibilità di prevedere un coordinamento di tale rinvio con il controllo di costituzionalità nelle fattispecie che pongano problemi interpretativi ad entrambi i livelli, ha posto tre condizioni. L’obbligo per il giudice ordinario di sollevare preliminarmente un incidente di costituzionalità in una fattispecie coperta anche dal diritto dell’Unione non può privarlo delle facoltà di 1) procedere in qualsiasi momento ad un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 2) adottare misure cautelari 3) disapplicare, se necessario, le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione. Si tratta di considerazioni basate sulla stessa logica della sentenza Simmenthal e sui suoi corollari: da un lato, gli individui devono poter rivendicare l’applicazione dei diritti loro garantiti dall’ordinamento dell’Unione senza dover attendere i tempi (e i costi) di un giudizio costituzionale, e dall’altro il ruolo dei giudici –di tutti i giudici- ordinari è essenziale per garantire l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione. Si tratta di principi ribaditi anche recentemente dalla recentemente dalla CGUE: nella sentenza Kernkraft Werke Lippe-Ems, ha riaffermato che in caso di incidente di costituzionalità il giudice nazionale non può essere privato del potere –od essere esentato dal dovere se è giudice di ultima istanza- di effettuare il rinvio pregiudiziale, mentre nel caso Global Starnet ha dichiarato l’irrilevanza del contenuto di una pronuncia costituzionale in relazione al dovere di procedere al rinvio pregiudiziale… (segue)
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