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NUMERO 18 - 26/09/2018

 Appalti pubblici di servizi a titolo gratuito

La vicenda in considerazione ha origine dall'indizione, da parte del Comune di Catanzaro, di un bando per la redazione di un piano strutturale comunale e del relativo regolamento urbanistico con la previsione del solo rimborso delle spese e l'erogazione del compenso simbolico di un euro. Il tutto con il parere favorevole della sezione regionale della Corte dei Conti, che, pronunciatasi su richiesta del Comune, ha reputato possibile l'indizione di una gara gratuita, affermando che il Codice dei contratti pubblici non riporta alcun divieto espresso di contratti di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito. Il bando viene, quindi, impugnato di fronte al TAR dalle locali associazioni professionali, tra cui l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori e l'Ordine degli ingegneri, che contestano l'illegittimità del medesimo nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi. I ricorrenti fondano la censura sulla natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto, imposta non solo dalla disciplina civilistica, ai sensi dell'art. 1655 c.c., ma anche dalle regole e principi sottesi ai contratti pubblici, articolati sul presupposto della causa onerosa del contratto. Il giudice amministrativo di primo grado accoglie il ricorso ed annulla il bando, statuendo che la normativa, soprattutto codicistica, dei contratti pubblici conferma la natura necessariamente onerosa dell'appalto di servizi, anche in ragione della necessità di garantire la qualità della prestazione e la serietà dell'offerta. La pronuncia del TAR di Catanzaro è, tuttavia, riformata dalla sentenza in commento pronunciata dal Consiglio di Stato, a seguito del ricorso in appello del Comune di Catanzaro… (segue)



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