T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 luglio 2018, n. 1498
Pres. Est. C. Quiligotti – Salus S.r.l. (Avv. Aldo Tigano) c. Assessorato Regionale della Sanità (Avv.ra Distrettuale).
Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie – Natura di provvedimenti diversi e autonomi rispetto all’accreditamento – Previa valutazione Regionale sui requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi – Necessaria.
Operatori privati accreditati – Soggezione al potere conformativo e autoritativo dell’amministrazione – Natura concessoria del potere – Soggezione alla potestà di verifica tecnica e finanziaria della Regione per sostenibilità e rispetto dei limiti di spesa annuali
Anche solo la prestazione di attività sanitarie in solo regime autorizzatorio, a totale carico dei privati, richiede la previa valutazione da parte della Regione del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento statale, ai sensi dell’art. 8 ter, comma 4, D.Lgs n. 502/1992; e, ai sensi del predetto art. 8 ter, l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e quella all'esercizio di attività sanitarie sono provvedimenti diversi e autonomi (sia logicamente che cronologicamente) rispetto all'accreditamento istituzionale, pur costituendo il necessario presupposto di quest'ultimo, qualora la struttura voglia accedervi e sia in possesso di ulteriori requisiti di qualificazione;
Nel sistema pubblico-privato, gli operatori privati accreditati sono soggetti accomunati dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla salute, e non semplici fornitori di servizi sanitari operanti in un ambito puramente contrattualistico, come tale sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore; ne consegue che il sistema dell'accreditamento sanitario non si sottrae al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che si qualifica di natura concessoria e assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma (nella misura in cui comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche) soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali.
F.A.B.