Occorre preventivamente ricordare come l’eccezione di arbitrato abbia sempre costituito oggetto di un non trascurabile dibattito in dottrina e giurisprudenza in relazione al suo inquadramento, alla sua natura e, quale logico corollario, in ordine alle conseguenze che comporta l’accoglimento di una sua determinata ricostruzione, ovvero di un’altra: questo, dando per scontato, per altro verso, l’ormai pacificamente acquisita, in dottrina e giurisprudenza, dell’arbitrato, equiparazione dal punto di vista strutturale non meno che da quello funzionale, mentre la differenziazione che si individua tra le due forme di arbitrato conosciute dal codice di rito, ovvero quello rituale e quello irrituale, si incentra sullo stabilire se le parti abbiano inteso chiedere agli arbitri una decisione, il lodo, con la stessa efficacia della sentenza del giudice statuale, ovvero, facendo eccezione a quella innanzi richiamata, da ritenersi una regola generale, abbiano invece attribuito agli arbitri il compito di trovare una soluzione di natura contrattuale di una o più controversie.Va però evidenziato che, nonostante la indubbia differenza, innanzi richiamata, per la dottrina, alla diversità della tipologia di arbitrato non corrisponde anche una diversità di funzioni, in quanto arbitrato rituale ed arbitrato libero sono accomunati dal perseguimento della medesima funzione, quella, cioè, di individuare la soluzione della controversia che possa ritenersi giusta, tanto secondo diritto, quanto secondo equità. Tale convergenza di funzioni, però, non deve ritenersi sia di ostacolo, nelle ipotesi di ambiguità del tenore della convenzione di arbitrato, alla ricostruzione della tipologia di arbitrato che le parti risultino aver concretamente scelto, in quanto, secondo la dottrina, nell’interpretazione della clausola arbitrale, in caso di dubbio circa la sua formulazione, potrà ritenersi che le parti abbiano scelto l’arbitrato irrituale solo in caso di una loro espressa determinazione in tal senso, dovendosi invece propendere per la natura rituale dell’arbitrato ove tale esplicita scelta non sia ravvisabile. Ritornando all’inquadramento dell’eccezione, è pacifico che, nel caso in cui la si qualifichi come mera difesa, la stessa non incontrerà alcuna preclusione processuale, ben potendo essere rilevata, la relativa questione, ex officio, mentre, se essa viene ricondotta alle eccezioni in senso stretto, risulterà inevitabilmente assoggettata a rigide preclusioni, il cui mancato rispetto comporterà determinate conseguenze sulla sorte del procedimento civile all’interno del quale è stata formulata (ed anche, conseguentemente, sulla posizione processuale del convenuto che, per ipotesi, non sia stato in grado di sollevarla ritualmente). Si rende opportuno, pertanto, provare ad indagare la collocazione di tale eccezione per poi esaminarne l’oggetto ed, infine, i risvolti processuali che è suscettibile di determinare la rituale ovvero irrituale formulazione della stessa sul procedimento giurisdizionale nel quale viene sollevata, visto che, a seconda delle eventualità, la scelta delle parti di rinunciare alla giurisdizione statale risulterà correttamente esercitata nel processo e rispetto al processo, ovvero risulterà improduttiva di effetti… (segue)
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