Il principio di unità e d’indivisibilità dello Stato non ha solamente 70 anni - quella è l’età nella sua accezione repubblicana - ne ha molti di più. In realtà il principio di unità rappresenta l’unica eredità dello Stato liberale che è portata direttamente in Costituzione senza alcuna mediazione; come un dato acquisito, un formante che matura nel passato e che, tuttavia, deve misurarsi con la realtà del pluralismo delle autonomie che la Costituzione pone a fondamento della Repubblica. Nello Statuto albertino, infatti, non vi poteva essere alcun riferimento all’equilibrio tra unità e autonomia perché allora, come saggiamente ricordato, «era del tutto assente la dimensione autonomistica»,si trattava solamente di decentramento amministrativo, peraltro anch’esso soppresso dalla dittatura fascista. Le autonomie, nelle diverse declinazioni costituzionali, sono pertanto la vera novità del testo fondamentale che s’innesta in un assetto amministrativo accentrato e garantito nell’unità della Repubblica. La storia la conosciamo bene e sappiamo che le regioni ordinarie, che sarebbero dovute essere istituite entro un anno, troveranno attuazione solamente nel programma del governo di centro-sinistra nel 1967 e saranno istituite solamente nel 1970. Il principio di cui all’articolo 5 si afferma, quindi, come un principio fondamentale che viene da passato e vive nell’attuazione del Titolo V, confermando che la sua dislocazione all’ultimo momento dalla parte organizzativa a quella di principio ha avuto effetti che sono andati oltre le possibili rappresentazioni future: da principio fondamentale per caso a principio fondativo della Repubblica. Il principio pre-repubblicano si destruttura in tre principi che si ri-assemblano in uno: Unità, Autonomia, Decentramento, mentre l’indivisibilità della Repubblica è data per presupposta. La tesi che s’intende sostenere è che il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ha retto sino a oggi come principio unitario, lo dimostrano le poche sentenze della Corte costituzionale che lo hanno applicato come parametro d’integrità territoriale dello Stato o come veicolo della leale collaborazione tra livelli di governo. Le sentenze della Corte costituzionale evitano sempre il conflitto sull’indivisibilità della Repubblica occupandosi di referendum consultivi o di organi di formazione di una volontà di riforma statutaria che potevano mettere in discussione l’indivisibilità della Repubblica con argomentazioni finalizzate a disattivare e prevenire il conflitto. Vediamo rapidamente le decisioni principali… (segue)
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