
La libertà di espressione della società ricorrente, esercente una testata giornalistica on-line, è violata in conseguenza della condanna per diffamazione riportata per avere reso accessibili, attraverso un link pubblicato sul proprio sito, resoconti ed interviste diffusi in rete da terzi in cui si attribuiva a militanti di un partito nazionale xenofobo (Jobbik) una manifestazione di odio razziale inscenata dalla tifoseria di una squadra di calcio dinanzi ad una scuola frequentata da minori di etnia Rom. La Corte ha infatti rilevato che la mera pubblicazione di un collegamento ipertestuale a contenuti diffusi in rete da terzi, effettuata in buona fede e relativamente ad un tema di pubblico interesse, non è sufficiente a integrare la responsabilità della ricorrente per la valenza diffamatoria di tali contenuti; i quali, sebbene controversi, possono inoltre rientrare nel margine di critica consentita nei confronti dei partiti politici.
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