
E’ in contrasto con il diritto alla vita privata del ricorrente – concetto che comprende la sua identità, reputazione e integrità personale – la preclusione della sua costituzione in giudizio, come parte interessata, nel procedimento promosso da una collega nei confronti della pubblica amministrazione al fine ottenere il risarcimento per le molestie psicologiche subite sul luogo di lavoro, il cui verificarsi si ritiene sia dovuto anche a causa dell’inerzia del ricorrente il quale avrebbe dovuto vigilare in ragione del suo ruolo di dirigente scolastico.
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