
La Corte ritiene che in base al diritto UE non è ammissibile che un giudice nazionale respinga, in quanto irricevibile, un ricorso presentato da un cittadino di uno Stato terzo contro una decisione nazionale che gli abbia negato lo status di rifugiato ma concesso la protezione sussidiaria. Non è, infatti, ammissibile affermare che il ricorrente non abbia interesse a presentare ricorso avendo ottenuto la protezione sussidiaria poiché, come stabilito dall’art. 46, par. 2, della direttiva 2013/32/UE, la protezione sussidiaria non offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto della UE e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato. Ugualmente, il ricorso non può essere respinto come irricevibile anche nel caso in cui si constati, in base alle circostanze concrete del caso, che i diritti e vantaggi per l’individuo sarebbero i medesimi sia che gli venga concessa la protezione sussidiaria sia che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato, poiché il ricorrente agisce per vedersi riconosciuti diritti che, in base alla protezione sussidiaria, non gli sono attribuiti o gli sono attribuiti in maniera minore.
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