
La Corte afferma che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali sono incompatibili con una normativa nazionale, come quella del procedimento principale, in base alla quale il lavoratore, che, in un dato periodo, non abbia chiesto di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, perde automaticamente, al termine di tale periodo di riferimento, i giorni di ferie annuali retribuite maturati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlativo diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute. Qualora il giudice nazionale non possa interpretare la normativa interna in maniera compatibile con il diritto UE e il datore di lavoro non dimostri di aver adottato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fruisse delle ferie annuali retribuire, tale giudice dovrà disapplicare la normativa nazionale e assicurarsi che il lavoratore possa godere dei diritti in questione.
25/01/2023
14/10/2022
18/05/2022
22/09/2021
28/12/2020
27/07/2020
05/02/2020
04/10/2019
01/05/2019
26/12/2018
29/10/2018
25/06/2018
29/12/2017
28/07/2017
13/03/2017
07/10/2016
17/06/2016
22/01/2016
25/09/2015
03/07/2015
03/04/2015
16/01/2015
24/10/2014
20/06/2014
28/03/2014
20/12/2013
16/09/2013
17/05/2013
15/02/2013