
Il giudice di Lussemburgo afferma che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali sono incompatibili con una normativa nazionale, come quella del procedimento principale, in base alla quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite e non godute da quest’ultimo prima del decesso si estingue, senza far sorgere un diritto all’indennità finanziaria per gli eredi del lavoratore. Come nel caso precedente, qualora il giudice nazionale non possa interpretare la normativa interna in maniera compatibile con il diritto UE, detto giudice dovrà disapplicare la normativa nazionale e assicurarsi che all’erede del lavoratore venga concessa la su richiamata indennità finanziaria.
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