
La Corte afferma che, in base alla direttiva 2003/86, è ammissibile una normativa nazionale che permetta di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un familiare di un rifugiato a causa del decorrere di tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato al soggiornante. Tuttavia, perché ciò sia compatibile con il diritto della UE, è necessario che la normativa nazionale preveda: che tale limite non sia applicabile qualora sussistano giustificazioni alla presentazione tardiva della domanda; che le persone siano informate delle condizioni da rispettare affiché la domanda sia accettata e delle conseguenze del rigetto della stessa. Inoltre, la suddetta normativa deve garantire che i soggetti cui è riconosciuto lo status di rifugiato continuino a godere delle condizioni più favorevoli per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.
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