
La Corte dichiara che qualora uno Stato membro sia in presenza di una richiesta di estradizione avanzata da uno Stato terzo non al fine dell’esercizio dell’azione penale bensì allo scopo di sottoporre ad una pena detentiva un cittadino della UE che abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione, detto Stato membro dovrà garantire a tale cittadino della UE, purchè abbia risieduto regolarmente sul suo territorio, lo stesso trattamento dei propri cittadini in materia di estradizione. Di conseguenza, se la normativa nazionale vieta l’estradizione di propri cittadini verso un Paese terzo al fine dell’esecuzione di una pena detentiva e prevede che detta pena possa essere scontata sul territorio dello Stato, tale normativa dovrà essere applicata anche al cittadino della UE residente su detto territorio.
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