
La Corte afferma che una normativa nazionale, come quella in esame, che preveda un trattamento differenziato per quanto concerne l’ammontare economico delle prestazioni sociali concesse tra coloro che, in quanto rifugiati, godono di un diritto di soggiorno temporaneo e i cittadini o i rifugiati cui è stato concesso un diritto di soggiorno permanente è incompatibile con l’art. 29 della direttiva 2011/95/UE. Detto articolo, infatti, prevede un obbligo a carico degli Stati di garantire ai rifugiati (senza alcuna distinzione) lo stesso livello di assistenza sociale garantita ai cittadini. Inoltre, la Corte ricorda che detto articolo ha efficacia diretta (come già precedentemente affermato).
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