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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 10601/2018, Sull’illegittimità del diniego dell’AIFA di rinegoziare il prezzo dell’ossigeno terapeutico

Sull’illegittimità del diniego dell’AIFA di rinegoziare il prezzo dell’ossigeno terapeutico

 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 5 dicembre 2018, n. 10601

 

Pres. e Est. G. Sapone – SAPIO LIFE S.r.l. (Avv.ti R. Francalanci e R. Giansante) c. Agenzia Italiana del Farmaco (Avvocatura dello Stato)

 

Istanza di rinegoziazione prezzo ossigeno terapeutico – Diniego fondato sull’assenza di una previa procedura di negoziazione – Censura di eccesso di potere per errore, contraddittorietà manifesta e illogicità – Va accolta. 

 

Integrazione postuma della motivazione – E’ inammissibile.

 

Imposizione di un prezzo unico per tutte le aziende – Illegittimità per violazione della concorrenza – Identità dei costi aziendali – Errore nei presupposti

 

A fronte di un’istanza di rinegoziazione del prezzo dell’ossigeno terapeutico commercializzato dalla ricorrente, a suo tempo fissato con determinazione AIFA del gennaio 2006, è illegittimo per errore nei presupposti e contraddittorietà manifesta il diniego opposto dall’Agenzia sull’unico presupposto che non sarebbe mai intervenuta ex ante alcuna procedura di negoziazione del prezzo dell’ossigeno terapeutico ai sensi della deliberazione CIPE n.3/2001.

Sono inammissibili le successive ragioni addotte dall’AIFA in sede di memoria difensiva e del tutto assenti nel gravato provvedimento, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto legittimo il divieto di motivazione postuma in quanto non è consentito nel corso del giudizio al difensore della PA l’integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

Il ragionamento sotteso all’opaca motivazione utilizzata dall’AIFA – i.e. che non è possibile determinare un prezzo per ciascuna azienda, essendo ammissibile solo la previsione di un prezzo unico per tutte le aziende che commercializzano l’ossigeno terapeutico – introduce un limite alla concorrenza nel mercato de quo e si basa sul presupposto, indimostrato, che tutte le suddette aziende sostengono i medesimi costi, circostanza questa che risulta, poi, in palese contrasto con i recenti interventi regolatori dell’AIFA la quale, al fine di mettere in commercio bombole di ossigeno i condizioni tali da garantire sempre la qualità e la sicurezza del gas medicinale contenuto, ha stabilito che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio debba essere contestualmente anche il proprietario delle bombole, essendo in primis il responsabile del loro contenuto.

 

 

F.A.B.



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