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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Consiglio di Stato, Sentenza n. 6264/2018, Attività 'non urgente' di trasporto di pazienti in ambulanza. Affidamento diretto tramite Convenzione secondo il modello di partenariato pubblico-pubblico. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Attività “non urgente” di trasporto di pazienti in ambulanza. Affidamento diretto tramite Convenzione secondo il modello di partenariato pubblico - pubblico. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

 

Cons. Stato, Sez. III, 5 novembre 2018, n. 6264

 

Pr. Franco Frattini, Rel. Est. P. Ungari – Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea (Avv. ti Franco Gaetano Scoca e Chiara Cacciavillani) c. Pia Opera Croce Verde Padova (Avv. ti Alessandro Veronese e Roberto Colagrande) ed altri.

 

Attività di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza - Affidamento diretto tramite Convenzioni - Partenariato pubblico - pubblico - Convezione tra pubbliche amministrazioni - Direttiva 2014\24\UE  art. 12, par.4 - Art. 17, comma 1  d.lgs. n. 50 del 2016. Art. 15 della l.241/1990 – art. 5 della l.r. Veneto 26/2012  - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. h del d.lgs. 50/2016, i “servizi di ambulanza” rientrano tra i servizi esclusi dalle disposizioni del codice; da tale esclusione sono eccettuati “i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza”, i quali restano assoggettati alle regole dell’evidenza pubblica. La matrice del principio risiede nella direttiva n. 2014/24/UE (28° considerando) in base al quale ai “servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza” si applica il c.d. “regime alleggerito” (Parte II, Titolo VI, Capo II del d.lgs. 50/2016).

Tuttavia, l’art. 5 della l.r. Veneto 26/2012 prevede che il trasporto sanitario “di soccorso ed emergenza” venga svolto - tramite Convenzione - dai soggetti iscritti in un apposito elenco regionale. Ai sensi dell’art. 2 sono affidate direttamente mediante convenzione anche alcune attività che sembrano esulare dall’ambito del trasporto di emergenza per rientrare in quello del trasporto ordinario.

Secondo il Consiglio di Stato l’applicazione dell’art. 5 anche alle attività diverse dal soccorso di emergenza sembra contrastare con il diritto europeo.

Ad avviso del Collegio, il contrasto persiste anche nell’ipotesi in cui l’affidamento diretto costituisca attuazione del partenariato pubblico - pubblico (art. 15 della l.241/1990, considerando 33 e art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE). Dette disposizioni non impongono, infatti, il partenariato pubblico-pubblico come modalità prioritaria di affidamento di attività di interesse comune.

Pertanto il Consiglio di Stato sottopone alla Corte di giustizia UE questione pregiudiziale denunciando la possibile illegittimità comunitaria dell’art. 5 della legge della Regione Veneto n. 26 del 2012 che, anziché prevedere la gara ad evidenza pubblica, prescrive come obbligatorio il convenzionamento diretto tra diverse amministrazioni, secondo il modello del partenariato c.d. pubblico-pubblico.

G.C. 



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