
1. Dopo un serrato e convulso iter parlamentare del disegno di legge di bilancio 2019-2021 presso il Senato, conclusosi presso quel ramo con un voto di fiducia all’esito di un esame svoltosi in tempi oltremodo ridotti, il rappresentante del maggiore gruppo di opposizione presso quel ramo in nome del gruppo e 37 senatori componenti tale gruppo hanno sollevato un conflitto di attribuzione contro il Governo ed alcuni organi del Senato, chiedendo che la Corte costituzionale dichiarasse: che non spettava al Governo adottare una sostanziale nuova manovra finanziaria nel corso della lettura presso il Senato del disegno di legge di bilancio 2019-2021, già approvato in prima lettura alla Camera, sotto forma di maxiemendamento e senza rispettare le scadenze previste dalla legislazione vigente, in attuazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 72, quarto comma, Cost.; che non spettava al presidente della Commissione Bilancio del Senato, alla Conferenza dei presidenti dei gruppi del Senato ed al Presidente del Senato “organizzare e condurre i lavori dell’Assemblea omettendo di riservare all’esame e alla approvazione del disegno di legge di bilancio il tempo ragionevolmente sufficiente ad acquisire adeguata conoscenza dei contenuti normativi da sottoporre al voto”, in considerazione delle notevoli dimensioni del maxiemendamento e dei numerosi profili di novità rispetto al testo giunto dalla Camera, nonché a causa dei tempi di esame rivelatisi oltremodo ristretti e quindi insufficienti a conoscerne e discuterne i contenuti, con violazione dell’art. 72, primo comma, Cost.; che non spettava al Presidente del Senato porre in votazione il disegno di legge di bilancio, come risultante dall’approvazione del maxiemendamento, contenente una sostanziale nuova manovra finanziaria, in mancanza di illustrazione da parte del Governo dei relativi contenuti e della conseguente impossibilità dell’Assemblea di discuterli ed eventualmente votarli, con assunta violazione dell’art. 72, primo comma, Cost.; che non spettava all’Assemblea del Senato approvare il disegno di legge di bilancio senza che fosse stato garantito un consapevole esame sia in commissione sia in Assemblea ex art. 72, primo comma, Cost., inclusivo della possibilità di conoscere ed emendare il testo e di esprimersi al riguardo; che non spettava al Presidente del Senato trasmettere al Presidente della Camera il disegno di legge approvato dall’Assemblea in ragione delle motivazioni sopra descritte… (segue)
Governance economica europea, ordinamento nazionale e decisione parlamentare di bilancio. Prime considerazioni
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Gli eccessi della decretazione d’urgenza tra forma di governo e sistema delle fonti. (Osservazioni a margine di Corte cost., 25 luglio 2024, n. 146)
Renzo Dickmann (11/09/2024)
La Corte costituzionale precisa i confini dell’autodichia degli organi costituzionali (nota a Corte cost., sent. n. 65 del 2024)
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