Quando si definisce il diritto privato europeo si procede da una duplice convenzione: che sia uniforme l’uso del vocabolo “diritto” e che sia condiviso il significato dell’aggettivo “privato”. Tuttavia, mentre l’espressione “diritto”, e il sintagma “diritto privato” possono vantare una storia millenaria, la formula “diritto privato europeo” è nuova: nelle trattazioni dottrinali è in uso da qualche decennio, nei documenti comunitari è in uso da alcuni anni, nelle aule universitarie è affiorata da poco tempo, nelle aule giudiziarie è pressoché sconosciuta. Si tratta infatti di una formula linguistica di nuovo conio, che non si sovrappone, né si può confondere con la lex mercatoria o con il ius commune di stampo medievale, né con altre creazioni risalenti ai secoli passati. Proprio perché nuova, si tratta di una formula da decodificare. E si tratta anche di una formula piegata a molti significati, come dimostrano i molteplici contributi via via apparsi nell’ultimo torno d’anni. Si tratta dei contributi di giuristi che provengono da esperienze culturali diverse, e quindi trattano questa formula – ormai divenuta una “materia” di insegnamento e una “branca del diritto” – dipingendola secondo le proprie categorie concettuali. La novità della formula risiede sia nell’oggetto a cui essa allude, che prima non esisteva ed ora invece è presente nella cultura giuridica, nella letteratura, negli atti, e talvolta (ma più raramente) nelle sentenze, sia nella sua connotazione particolare, per l’appunto l’essere un diritto europeo. La novità, ma anche la difficoltà, offerta da questa formula è data dal fatto che essa non può decifrarsi secondo i paradigmi a cui i giuristi sono adusi, perché non è un diritto appartenente ad un solo Stato, non è diritto internazionale, non è un diritto convenzionale, ma è tutte queste cose insieme e qualcosa di più. Si pensi, ad es., alla direttiva sulla responsabilità del produttore per i danni arrecati dai difetti dei prodotti agli utenti e consumatori(n. 85/374 CEE): essa è stata emanata dagli organi comunitari, è stata attuata nell’ambito degli ordinamenti statali dei Paesi membri dell’ Unione, ha dato luogo ad una serie di applicazioni giurisprudenziali, ha introdotto nuovi termini, ha codificato un principio – la responsabilità oggettiva del produttore – ed ha portato al ravvicinamento delle disposizioni che nei singoli ordinamenti già regolavano la materia. Quando si parla di diritto privato “europeo” si usa un termine altamente evocativo, perché si riferisce all’Europa: e l’Europa è al tempo stesso un mito, una espressione geografica, una espressione economica e sociale, una espressione politica, mentre nel nostro caso acquista un connotato giuridico… (segue)
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