Rifiuto di cure opposto dall’amministratore di sostegno
Tribunale civile di Mantova, sez. I^, 6.12.2018
G.D. Bernard – ricorso promosso da M.B. quale amministratore di sostegno di F.B ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge 219/2017
Consenso alle terapie mediche - Persona inabilitata - Contrasto tra amministratore di sostegno e struttura sanitaria - Rifiuto cure proposte - Nutrizione tramite sonda - Necessità di valutazione rischi e benefici - Legittimità del rifiuto.
In tema di consenso alle terapie mediche, il conflitto esistente tra l’amministratore di sostegno del paziente e la struttura sanitaria che lo ha in cura, circa la decisione in ordine al tipo di terapia da intraprendere, ed in particolare, nel caso di specie, circa la necessità di immediato posizionamento della p.e.g. (nutrizione tramite sonda), va risolto avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici (anche relativi alle condizioni generali di vita del paziente) della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa eventualmente suggerita (dai medici specialisti interpellati dall’amministratore di sostegno). Sicchè è fondato il rifiuto alle cure opposto dall’amministratore di sostegno, laddove queste possano essere rinviate ad un momento successivo senza che ciò metta in pericolo la salute del paziente, consentendo frattanto a quest’ultimo di godere di migliori condizioni di vita, continuando a intrattenere frequenti rapporti con i propri familiari, facilitati nelle visite e nella sua assistenza.
S.M.S.