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NUMERO 10 - 22/05/2019

 Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi

Il referendum propositivo contenuto nel progetto di revisione costituzionale A.C. n.1173 è uno dei “cavalli di battaglia” del “contratto di governo” siglato dai partiti Lega e M5S all’inizio della XVIII Legislatura. Si tratta della proposta di modificare le norme della Costituzione in tema di iniziativa legislativa popolare. Il secondo comma dell’art. 71 – com’è noto – attribuisce il potere d’iniziativa di legge, sia ordinaria sia costituzionale, al popolo “mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”. L’istituto ha avuto poca fortuna nel nostro ordinamento anche perché non è prevista alcuna norma che impone alle Camere di deliberare sull’iniziativa popolare. E in effetti, le Assemblee parlamentari hanno, per lo più, ignorato le proposte di legge d’iniziativa popolare.  Un tentativo di rafforzare questo tipo di iniziativa legislativa è stato realizzato attraverso il regolamento del Senato. L’art. 74 - modificato con la riforma del 2017 – prevede che “per i disegni di legge d’iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. All’inizio della nuova legislatura, essi sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale”. L’esame dei disegni di legge d’iniziativa popolare deve essere concluso – secondo quanto prescritto dal 3° comma dell’art. 74 - entro tre mesi dall’assegnazione. Decorso tale termine il disegno di legge è iscritto d’ufficio nel calendario dei lavori dell’Assemblea. La proposta di legge costituzionale introduce ulteriori commi all’art. 71, finalizzati a inserire nella Costituzione l’istituto dell’iniziativa popolare indiretta e propositiva. In particolare, il terzo comma prevede che “quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione”. Il quarto comma elenca i casi in cui il referendum non è ammissibile: ”se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo”… (segue)



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