Cons. Stato, sez. III, sent. 7 marzo 2019, n. 1589
Pres. Lipari, Est. Noccelli – Regione Puglia (Avv. M. Rosato) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv.ra dello Stato) e Ricerche Diagnostiche s.r.l. (Avv. I.M. Dentamaro).
Autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Soggezione alla verifica di compatibilità regionale – E’ legittima – Accertamento dell’armonico inserimento della struttura nel contesto di offerta sanitaria – E’ necessario.
Autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Legislazione nazionale – Contrasto il diritto UE – Non sussiste – Scelta di privilegiare il diritto alla salute – E’ compatibile – Scelta di evitare una eccessiva concorrenza a scapito del livello della prestazione – E’ compatibile.
Autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Regime di previa autorizzazione per strutture sanitarie private – Deroga alle libertà fondamentali del diritto UE – Valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata – Condiziona la compatibilità con il diritto UE – Idonea istruttoria sulla domanda sanitaria sul territorio – E’ necessaria – Parere negativo basato su una ricognizione del fabbisogno non attualizzata né accurata – Annullamento ad opera del primo giudice – Va confermato.
Rito applicabile all’appello – Impugnazione nei termini ordinari di una sentenza che ha riunito due giudizi soggetti a riti diversi – Errore scusabile – Va concesso.
L’autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie ex art. 8-ter, co. 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, deve restare inserita nell’ambito della programmazione regionale, in quanto la verifica di compatibilità, effettuata dalla Regione, ha proprio il fine di accertare l’armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di garantire meglio l’accessibilità ai servizî e di valorizzare le aree di insediamento prioritario delle nuove strutture.
E’ compatibile con il diritto della concorrenza e con i principi di derivazione UE la scelta del legislatore di sottoporre anche il rilascio della mera autorizzazione sanitaria alla previa valutazione di compatibilità con la programmazione regionale, con ciò privilegiando la tutela del diritto alla salute ed alla accessibilità a cure di standard qualitativo adeguato, e, per altro verso, evitando il fenomeno di un’offerta di prestazioni sanitarie con alta remunerazione, che risulti sovradimensionata rispetto al fabbisogno effettivo della collettività e, quindi, dia luogo anche a processi di eccessiva concorrenza, che potrebbero portare ad un inaccettabile caduta del livello della prestazione sanitaria o, comunque, alla utilizzazione di tecniche non virtuose di orientamento della scelta dell’assistito.
Sulla scorta delle indicazioni provenienti dal giudice europeo occorre ribadire che un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale garantita dai Trattati e dal diritto dell’Unione, deve essere fondato «su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali» (§ 64 della sentenza della Corte di Giustizia, Grande Camera, 10 marzo 2009, C-169/07). Anche la valutazione del fabbisogno, alla quale la legislazione nazionale vincola il rilascio dell’autorizzazione, non può essere pertanto illimitata né lasciare spazio a ingiustificate e sproporzionate restrizioni dell’iniziativa economica. È richiesta quindi una valutazione del fabbisogno accurata ed attualizzata, che sia preceduta e sorretta una idonea istruttoria sull’esistenza di una determinata domanda sanitaria sul territorio e di una correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca di fatto in un illegittimo blocco, a tempo indeterminato, all’accesso del nuovo operatore sul mercato. Il parere negativo impugnato nel caso di specie, ancorato ad una ricognizione del fabbisogno ferma al 2012 e non attualizzato alla forte domanda di prestazioni diagnostiche che la corrente dotazione strutturale del distretto non sembra soddisfare in modo pieno ed adeguato, risulta illegittimo. Ne discende il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di annullamento del primo giudice.
Va concesso l’errore scusabile nel caso di impugnazione nei termini ordinari della sentenza che ha riunito di riunire due giudizi sottoposti, in primo grado, a due diversi riti (rito ordinario per il ricorso proposto dalla struttura privata istante e rito abbreviato di cui al titolo V del Libro IV d.lgs. n. 104/2010 per il ricorso proposto dall’AGCM contro il medesimo provvedimento) e separatamente celebratisi avanti al Tribunale sino alla riunione disposta con la sentenza stessa, anche in ragione dell’assenza di un ben definito orientamento giurisprudenziale.
F.A.B.