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NUMERO 12 - 19/06/2019

 Il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo nell'attuale contesto costituzionale

Il sempre fervente dibattito in ordine alla reale autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo rispetto alle continue pretese di controllo da parte dello Stato, si arricchisce fatalmente di ulteriori profili critici, alla luce della recente approvazione della legge di bilancio 2019. Nel testo, infatti, viene previsto che la società Coni Servizi, ente strumentale ed economico del Coni, diventi più enfaticamente “Sport e salute”, ma che, soprattutto, i suoi amministratori non siano più individuati dal movimento sportivo (il Coni appunto quale autorità governativa in materia di sport), quanto, per converso dall’esecutivo. Non pare possa revocarsi in dubbio che la conseguente politicizzazione della gestione finanziaria dello sport comporti quantomeno il rischio di un condizionamento dell’ordinamento sportivo che, per converso, è strutturato in modo irrinunciabilmente globale e comunque sovranazionale, sotto l’egida del Comitato Olimpico Internazionale. La questione non appare di scarso momento e coinvolge il concetto stesso di ordinamento giuridico derivato, nonché l’effettiva autonomia di cui lo stesso dovrebbe godere anche ai sensi di un inequivoco dettato costituzionale, orientato nel senso di consentire allo Stato un generico potere di controllo, ma non certo di condizionamento, come già nel lontano 1949 teorizzava Giannini in ordine al rapporto tra i diversi ordinamenti. Sul punto, peraltro, si segnala che recentemente alla Camera dei Deputati è stato presentato un disegno di legge delega (n.1603 – 1603 bis – 1603 ter del 15 febbraio 2019), con ampi poteri in capo al Governo di provvedere ad una riforma strutturale dell’ordinamento giuridico sportivo, soprattutto in considerazione della mancata conversione in legge del precedente decreto legge n. 115/2018, che si era reso necessario a seguito delle evidenti e pericolose aporie manifestate dal sistema di giustizia sportiva federale. Per meglio inquadrare la questione, anche da un punto di vista evolutivo, si consideri che in una prima fase storica si afferma la dottrina normativista, elaborata dal giurista austriaco Hans Kelsen, che rivolge la propria attenzione al concetto di norma, intesa come ordine generale ed astratto posto dal Legislatore secondo le modalità a ciò dettate dalla Legge fondamentale del singolo ordinamento e diretta alla totalità dei componenti la collettività. Orbene, in questa prospettiva, l’ordinamento giuridico consta di un insieme di norme, al vertice del quale vi è la norma fondamentale, identificata da Kelsen nel generale dovere di obbedienza alle norme medesime, sussistente in capo a tutti i cittadini; seguendo, quindi, questa impostazione, la validità della norma e dell’ordinamento è indipendente dalla effettività o reale efficacia della stessa, e consiste nella sua positività, nel senso ristretto di essere posta e convalidata dall’ordinamento. In un secondo momento viene a prevalere la teoria istituzionalista, che nega che il diritto possa essere ridotto alla norma o all’insieme di norme che costituiscono l’ordinamento, poiché questo, essendo inteso come organizzazione o istituzione, trascende e condiziona il suo aspetto meramente normativo.  L’ordinamento per questa teoria è un complesso sistema di fattori regolatori della società, dotati di valenze diversificate di efficacia e persuasività nell’ambito della nazione. È solo all’interno di questa complessa architettura che deve essere collocata la norma, la quale, unica fra i summenzionati fattori, è caratterizzata dal potere della cogenza e dalla peculiare caratteristica della sanzionabilità attuata mediante l’esercizio della giurisdizione, ma, nondimeno, non costituisce la sola regola di disciplina della società. Secondo l’impostazione istituzionalistica l’insufficienza della nozione di diritto come esclusivo insieme di norme si manifesta in tutta la propria evidenza quando si ha riguardo all’intero ordinamento giuridico di uno Stato, per esempio quando si parla di diritto italiano o francese, poiché l’ordinamento giuridico di uno Stato, nella propria interezza, ve ben oltre l’idea dello stesso come insieme di regole… (segue)



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