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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Il dissenso alle emotrasfusioni a beneficio di una minore. Considerazioni in calce a un provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Firenze

Il provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Firenze del 12 aprile 2019 rappresenta uno dei primissimi casi applicativi dell’art. 3 comma 5 della legge n. 219 del 2017 in ambito pediatrico. I precedenti disponibili, infatti, riguardano le persone incapaci. L’emanazione del provvedimento ci fornisce una ragione non pretestuosa di ricostruzione della disciplina del dissenso alle emotrasfusioni quando i beneficiari delle stesse siano minori. Occorre specificare che gli elementi fattuali che è possibile evincere dal provvedimento non sono moltissimi. Il caso è quello di una minore che ha alle spalle una lunga storia di malattia. La patologia di cui soffre la ragazza non è stata ancora oggetto di un completo inquadramento diagnostico e l’intervento chirurgico programmato, in relazione al quale viene richiesto il consenso informato per le emotrasfusioni, ha la finalità di migliorare le condizioni di vita della giovane che ha problemi a deambulare e a parlare. La ragazza, infatti, si esprime scrivendo. Dal verbale dell’udienza svoltasi davanti al giudice tutelare si rileva che il magistrato fiorentino ha svolto una ampia istruttoria nel corso della quale ha audito i genitori della paziente e ha raccolto la relazione clinica prodotta dal medico proponente l’intervento chirurgico. Emergono alcuni profili interessanti. I genitori, infatti, dichiarano la loro appartenenza alla religione dei Testimoni di Geova - la madre è Testimone di Geova mentre il padre aderisce alle scelte materne - e dichiarano, quindi consequenzialmente, di esprimere il consenso all’intervento chirurgico ma, al contempo, esprimono un dissenso rispetto alla emotrasfusione di cui si potrebbe verificare l’esigenza nel corso della operazione chirurgica. I genitori specificano, a margine del proprio dissenso alle emotrasfusioni, che in altri casi, presso ospedali diversi da quello dove è programmata l’operazione, l’emotrasfusione non si è resa necessaria, in quanto probabilmente i sanitari hanno fatto ricorso a tecniche differenti che impiegano sostanze diverse da sangue e emoderivati. I genitori chiariscono che, in un quadro di difficoltà familiari dovute alla situazione sanitaria della minore, la loro fede religiosa ha rappresentato un elemento di aiuto e sostegno per la famiglia intera. Viene, dunque, in rilievo l’esigenza di bilanciare due diritti costituzionalmente previsti quale quello alla libertà religiosa e quello alla salute nel contesto della tutela del diritto alla vita della minore. Il provvedimento del giudice, infatti, riconosce che costituisce un dovere primario dei genitori tutelare la salute e la vita dei figli e che il diritto alla vita di un figlio non può essere messo in pericolo dal dissenso genitoriale a un trattamento che è ritenuto necessario e appropriato dai medici. In questa ampia istruttoria ci si può chiedere se dovesse essere previsto anche l’audizione della minore. La minore ha, infatti, un età superiore ai 12 anni ed emerge dal verbale che è capace di esprimersi anche se solo in forma scritta. La legge n. 219/2017 e tutta la normativa interna e internazionale in materia farebbero propendere per questa posizione in quanto prevede che l’informazione sia data anche al minore e che la sua volontà sia tenuta in considerazione. Nei fatti è possibile che il giudice tutelare, sulla base degli elementi riportati nella relazione medica prodotta, abbia ritenuto che la patologia del minore potesse incidere in maniera sostanziale sulle capacità del minore di esprimere la propria volontà. In questo caso il consenso da raccogliere sarebbe solo quello dei genitori poiché l’incapacità del minore a esprimere una volontà potrebbe essere determinata dalla sua condizione clinica. Una seconda ipotesi potrebbe essere quella che inquadra il dissenso alle emotrasfusioni come un dissenso “accessorio” rispetto al consenso “principale” già espresso dai genitori all’operazione chirurgica. In questo senso, la natura dell’emotrasfusione come attività eventuale e conseguente rispetto all’intervento chirurgico avrebbe condotto il magistrato a ritenere esaurita all’interno del consenso informato principale la fase di ascolto del minore... (segue)



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