Non appare difficoltoso collocare legge prevista dall’articolo 116 c. 3 della Costituzione nella famiglia, invero relativamente ampia, dei c.d. procedimenti duali. Contestualmente risulta arduo se non impossibile identificare un iter certo e condiviso per l’approvazione di tale legge atipica rinforzata. Le difficoltà procedurali derivano principalmente dall’assenza di precedenti, dalla mancanza di una legge di attuazione dell’articolo 116 c. 3 della Costituzione e dal sostanziale silenzio dei Regolamenti parlamentari. Sul punto, pur con qualche incertezza, la dottrina ha osservato come l’iter necessario ad attivare le procedure di cui all’articolo 116 della Costituzione potrebbe essere caratterizzato, inizialmente, da una fase di confronto e discussione degli Accordi preliminari sottoscritti dalla Regione con il Governo, sia presso i rispettivi Consigli regionali che presso il Parlamento. Le due Camere potrebbero quindi avviare un’autonoma istruttoria sull’argomento utilizzando la vasta gamma di strumenti conoscitivo-ispettivi a loro disposizione. In questa fase, sarebbe necessario consultare gli enti locali attraverso i loro rappresentanti. Parallelamente il Governo dovrebbe negoziare con le Regioni interessate il contenuto dell’intesa da sottoscriversi tra queste e lo Stato, mantenendo aperto il dialogo tra Consiglio regionale e Giunta, da una parte, e tra Parlamento e Governo dall’altra. Infine, si avrebbe la presentazione dell’intesa e la conseguente attivazione del procedimento parlamentare di approvazione della legge che assegna ulteriori forme di autonomia alle Regioni interessate. Sulle modalità di approvazione della legge di cui l’articolo 116 c. 3 della Costituzione è necessario osservare preliminarmente che eventuali deroghe al procedimento legislativo ordinario sono possibili solo a condizione che queste ricadano in un intervallo di ragionevolezza giustificato dalla peculiare collocazione dell’atto nel sistema delle fonti. In questa prospettiva è stato evidenziato come siano sostanzialmente tre i modelli a cui sia possibile far riferimento nel caso in cui si volesse ricercarne alcuni applicabili per via analogica al caso in esame. Le leggi di ratifica dei trattati internazionali ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, le leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica – art. 8 Cost. – e, infine, il ricorso alle procedure regolamentari con cui erano esaminati i disegni di legge di approvazione degli Statuti delle Regioni ordinarie ai sensi dell’articolo 123 Cost. A tali modelli ne dovrebbe essere aggiunto un quarto (opzione zero), consistente nella trattazione della legge ex art. 116 c. 3 Costituzione alla stregua di una “normale” legge e applicando ad essa le ordinarie procedure regolamentari in materia di iter legislativo, fatti salvi i particolari vincoli costituzionali necessari all’approvazione finale del testo. Sarà in relazione all’utilizzo di tali “modelli procedurali” che si svilupperanno le riflessioni contenute nel presente elaborato. In particolare ci si porrà l’obiettivo di valutare se all’interno delle attuali procedure parlamentari siano riscontrabili, già ora, elementi tali da permettere l’individuazione di un particolare iter applicabile all’esame della legge prevista dall’art. 116 c. 3 della Costituzione. Conseguentemente ci si soffermerà ad analizzare i poteri presidenziali di ammissibilità in merito alle proposte emendative. Sarà, infatti, in un’eventuale limitazione del potere emendativo del Governo e dei membri del Parlamento che si potranno riscontrare gli elementi di peculiarità dell’iter di approvazione della legge di recepimento dell’intesa con le Regioni. Per queste ragioni, in assenza di precedenti creatisi in casi analoghi a quello in oggetto, risulterà importante valutare la portata dei poteri presidenziali applicati a situazioni di “stress regolamentare” ovvero a casi di incertezza circa l’ampiezza della facoltà emendativa. Nelle conclusioni si rifletterà sugli effetti di un’eventuale approvazione in sede parlamentare di emendamenti non meramente formali riferiti al nucleo dell’intesa negoziata tra Governo e Regione… (segue)
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