
La Corte constata la violazione del diritto alla vita privata del ricorrente, che in passato aveva riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza, in conseguenza della conservazione di suoi dati personali e campioni biologici da parte delle autorità di polizia, senza la sussistenza di motivazioni riferite alla gravità dei precedenti reati e in mancanza di un’effettiva possibilità di sottoporre a revisione la conservazione di tali dati. Il margine di apprezzamento riservato agli Stati non vale infatti a rendere proporzionata e necessaria in una società democratica una conservazione dei dati non sostenuta da effettive garanzie e sottratta ad ogni riesame.
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