
CGUE, C‑272/19, sentenza del 9 luglio 2020 su rinvio pregiudiziale relativo al caso VQ c. Land Hessen
Il ricorrente ha presentato una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento del Land Assia e, successivamente, ha chiesto l’accesso ai suoi dati personali registrati durante la presentazione della petizione.
Il Presidente del Parlamento ha negato l’accesso a tali dati affermando che la procedura è un compito parlamentare e che il parlamento non ricade nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2016/679.
La Corte si è espressa in senso contrario ritenendo che detto regolamento trovi applicazione anche in relazione all’attività della commissione parlamentare laddove essa determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento e debba, quindi, essere qualificata come «titolare del trattamento» ai sensi del su richiamato regolamento. Il fatto che un’attività sia propria dello Stato o di una pubblica autorità non è sufficiente affinché l’eccezione prevista dall’art. 2, par. 2 del regolamento 2016/679 sia automaticamente applicabile all’attività considerata. Infatti, detta eccezione va interpretata restrittivamente e vale solo per le attività ivi previste o che possono essere ascritte alle medesime categorie di attività.
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