
Abstract [It]: Zero emissioni: è questo l’obbiettivo che, da anni, l’Unione Europea si impegna a realizzare. E lo fa sia attraverso strumenti normativi, sia attraverso strumenti economici. Quest’ultimi, in particolare, si fondano sul riconoscimento di incentivi fiscali a coloro che adottano comportamenti ecocompatibili ovvero sull’applicazione di tassazioni maggiori per coloro che, invece, mantengono condotte non ambientalmente virtuose. Si pensi al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (sistema ETS), un emblematico esempio di strumento economico per l’ambiente, recentemente oggetto di una (discutibile) sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell’UE, volta ad escludere dall’assegnazione delle quote gratuite gli impianti di produzione di elettricità.
Abstract [En]: No emissions; this is the goal that, for many years, the European Union has been committed to reach. And it has been doing that by utilizing both normative and economic instruments. The latter in particular are based on recognizing fiscal incentives for the ones that are using eco-compatible behaviours, and the application of a bigger taxation for the ones that maintain a uncaring environmental behaviour instead. We should think about the European Union Emissions Trading System (ETS), am example of an economic instrument for the environment, recently object of a (questionable) interpretive judgement of the EU Court of Justice, that wants to exclude the electricity generation plants from the assignment of the free quotas.
Sommario: 1. Premessa. 2. L’impegno europeo nella tutela ambientale e la lotta al cambiamento climatico. 2.1. Dall’Accordo di Parigi alla Legge europea sul clima. 2.1.1. L'obiettivo zero emissioni tra strumenti normativi ed economici. 3. Il sistema ETS e il quadro giuridico di riferimento. 4. L’assegnazione gratuita di quote. La direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2009/29/UE. 5. I provvedimenti più recenti: la direttiva 2018/410/UE. 5.1. Le quote gratuite: un incentivo per l’ammodernamento del settore energetico? Si, ma limitato. 6. La recente giurisprudenza europea sulla definizione di impianto di produzione di elettricità. La cessione solo occasionale di energia a terzi. 6.1. La generazione di calore per fini diversi dalla produzione di elettricità. Il discutibile punto di vista dei Giudici europei. 7. Considerazioni conclusive.
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