La Corte constata la violazione della libertà di opinione nei confronti della Lista Pannella in conseguenza della sua esclusione dai dibattiti politici sui canali della TV pubblica, che perdurata anche dopo una ingiunzione dell’autorità garante (AGCOM) ha avuto il risultato di marginalizzare tale associazione. Per contro la Corte non ha rilevato la medesima violazione relativamente alla soppressione nei palinsesti del servizio pubblico della trasmissione “Tribuna politica”, in quanto tale soppressione ha prodotto pari conseguenze per tutti i partiti politici e la relativa decisione è stata a suo tempo adottata dalla Commissione parlamentare di vigilanza in esercizio delle sue prerogative.
Questione di legittimità costituzionale su norme di bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione art. 81, Cost.
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