La Corte dichiara irricevibile la richiesta di parere consultivo formulata dal Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 29 della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo). Tra le diverse argomentazioni addotte a fondamento della irricevibilità, la Corte rileva che la richiesta non soddisfa uno dei requisiti previsti da tale articolo (l’avere a oggetto “questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della presente Convenzione”) e ha premura di precisare che neanche la giurisdizione consultiva conferitale dal Protocollo n. 16 della Convenzione potrebbe trovare applicazione, essendo stata questa introdotta allo scopo di rinforzare l’applicazione della Convenzione in relazione a casi pendenti dinanzi ai giudici nazionali e avendo riguardo alle loro concrete circostanze fattuali e giuridiche.
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